Art. 157.
(Percorsi penitenziari delle persone ammesse alle misure alternative).

      1. Sono promossi, dagli stessi centri di servizio sociale per adulti o da organismi

 

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appartenenti alla rete sociale o dal volontariato, sportelli informativi e operativi per coloro che possono presentare istanza di misura alternativa ai sensi dei commi 5 e seguenti dell'articolo 665 del codice procedura penale.
      2. Gli operatori degli sportelli di cui al comma 1 danno le informazioni necessarie per la presentazione delle istanze e per la individuazione e anche, se possibile, per la concreta disponibilità delle risorse che possono contribuire all'accoglimento della istanza. Vengono altresì date informazioni agli interessati per l'accesso alle agenzie per l'impiego, pubbliche e private, nei casi in cui il contributo di queste possa essere utile.
      3. Nel corso della inchiesta socio-familiare dei centri di servizio sociale per adulti, questi registrano gli elementi di inserimento sociale già individuati dagli interessati o quelli che possono essere messi in atto attraverso la misura alternativa. La relazione conclusiva della inchiesta ha la funzione di mettere in luce, se già in corso, o di definire o ridefinire, il percorso di reinserimento sociale degli interessati.
      4. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 156.